La durata, i minimi previsti, l’una tantum, welfare e sanità integrativa

Lo scorso 3 luglio UNIONMECCANICA – CONFAPI ha sottoscritto con FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL l’ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. del 29/7/2013 (scaduto il 31/10/2016) per i lavoratori addetti alla piccola e media industria metalmeccanica, orafa ed alla installazione di impianti.
Ecco qui di seguito una sintesi delle principali caratteristiche dell’intesa raggiunta che diventerà operativa a seguito degli esiti del percorso di validazione convenuto tra le parti firmatarie attraverso le assemblee sindacali unitarie, ove convocate, previste nelle giornate del 24 e 25 luglio 2017.

Durata
Il rinnovo del CCNL decorre dal 1° novembre 2016 e scadrà il 31 ottobre 2020, per una durata complessiva di quattro anni.

Definizione dei minimi contrattuali
In via sperimentale e per la vigenza del C.C.N.L. è stato introdotto il seguente meccanismo di definizione dei minimi contrattuali.

A decorrere dal 1° novembre 2017 gli importi dei nuovi minimi mensili saranno quelli indicati nella tabella in questa pagina.

Livello Minimi CCNL
fino al 31 ottobre 2017
Minimi CCNL
dal 1° novembre 2017 
1 1.308,43 1.309,74
2 1.445,00 1.446,45
3 1.603,29 1.604,89
4 1.672,79 1.674,46
5 1.791,89 1.793,68
6 1.921,23 1.923,15
7 2.061,16 2.063,22
8 2.241,48 2.243,72
9 2.492,75 2.495,24


A decorrere dal 2018, nel mese di giugno di ciascun anno di vigenza del CCNL, i minimi contrattuali per livello saranno adeguati sulla base della dinamica inflattiva consuntivata e misurata con “l’IPCA al netto degli energetici importati” così come fornita dall’ISTAT applicata ai minimi stessi.
Le parti si incontreranno nel mese di maggio di ciascun anno di vigenza del CCNL per calcolare, sulla base dei dati forniti dall’ISTAT, gli incrementi dei minimi contrattuali per livello con i criteri di cui al paragrafo precedente;
A decorrere dal 1° novembre 2017, gli aumenti dei minimi tabellari  assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

Una tantum
Con la retribuzione afferente il mese di Ottobre  2017 a tutti i lavoratori in forza alla data del 1 luglio 2017, sarà corrisposta a titolo di una tantum una somma forfetaria pari ad 80,00 euro lordi suddivisibili in quote mensili in funzione della durata del rapporto di lavoro nel periodo 1 agosto 2017- 31 ottobre 2017.
La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i periodi di sospensione o riduzione della prestazione per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, congedo matrimoniale, comprese tutte le tipologie della Cig.
Non sono utili ai fini della maturazione dell’una tantum tutti i casi di aspettativa non retribuita.
Tale importo è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi.
In attuazione di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2120 c.c. l’una tantum è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Welfare contrattuale
A decorrere dal 1 marzo 2018 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un valore di 150 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2018. Tale importo di 150 euro sarà successivamente attivato a decorrere dal 1 gennaio 2019 e  dal 1 gennaio 2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1 gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1 gennaio – 31 dicembre ).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita ne indennizzata nell’anno di riferimento.
I valori di cui sopra non sono riproporzionabili per i lavoratori part – time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Sanità integrativa, salute, prevenzione e benessere
A decorrere dal 1 gennaio 2018 saranno istituite prestazioni sanitarie integrative, salute, prevenzione  e benessere,  per i lavoratori in forza alla medesima data a cui si applica il presente CCNL, fatta salva la volontà di esercitare rinuncia scritta, erogate con modalità da definire a cura delle Parti firmatarie.
Avranno diritto a tali prestazioni  i lavoratori, non in prova, con contratto a tempo indeterminato compresi i lavoratori part-time, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
Per i suddetti lavoratori è prevista, a decorrere dal 1 gennaio 2018 una contribuzione pari a 60 euro annui (suddivisi in 12 quote mensili da 5 euro l’una) a carico dell’azienda comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico ivi compresi i conviventi di fatto ai sensi della legge n.76/2016 con analoghe condizioni reddituali.
Tale contribuzione è altresì dovuta: per i lavoratori in aspettativa  per malattia, per i lavoratori sospesi interessati dall’istituto della Cig in tutte le sue tipologie  e, per un periodo massimo di 12 mesi, per i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge n. 223/1991 ovvero ai sensi dell’art.7, legge n.604/1966, che beneficiano della Naspi.

Sono state, inoltre, introdotte varie modifiche alle normative contrattuali relative al diritto allo studio, alla formazione continua, ai permessi legge 104, alla salute e sicurezza, alle ferie e par solidali, alle ferie per i lavoratori migranti,  sulle quali procederemo con prossime circolari a fornire le dovute informazioni.


Simonetta BOSCO
Servizio Sindacale